Legge federale
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Art. 35 Disposizioni transitorie
1 Gli emittenti di diritti valori accreditati su un conto titoli gestito da un ente di custodia devono fare allestire il registro principale presso un ente di custodia e farvi iscrivere i diritti valori entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. 2 Se prima dell’entrata in vigore della presente legge si sono prese disposizioni in merito a titoli di credito, certificati globali o diritti valori custoditi collettivamente e tali disposizioni non sono conformi alle norme della presente legge, il diritto acquisito in base a tali disposizioni è prioritario rispetto al diritto costituito dopo l’entrata in vigore della presente legge, a condizione che l’acquirente proceda o faccia procedere alle registrazioni necessarie secondo la presente legge entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore. BGE
138 III 137 (4A_155/2011) from 10. Januar 2012
Regeste: BEG, Art. 400 Abs. 1 OR; Rechtsnatur und Herausgabe von Bucheffekten; intertemporales Recht. Rechtsnatur von Bucheffekten. Bucheffekten können weder vindiziert noch nach den Regeln des Besitzesschutzes herausverlangt werden. Eine Rückabwicklung hat nach schuldrechtlichen Grundsätzen zu erfolgen (E. 5.2.1). Sammelverwahrte Wertpapiere, die einem Effektenkonto bei einer Verwahrungsstelle gutgeschrieben sind, wurden mit Inkrafttreten des BEG automatisch zu Bucheffekten (E. 5.2.2). Pflicht zur Herausgabe von Bucheffekten gestützt auf Art. 400 Abs. 1 OR (E. 5.3). |
