Legge federale
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Art. 9 Autorizzazione alla subcustodia
1 Un ente di custodia può far custodire titoli contabili, titoli di credito, diritti valori semplici e diritti valori registrati da un ente di subcustodia in Svizzera o all’estero.29 Il consenso del titolare del conto non è necessario. 2 La subcustodia all’estero necessita tuttavia del consenso esplicito del titolare del conto se l’ente di custodia estero non sottostà a una vigilanza adeguata alla sua attività. 29 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221). |
