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Art. 12 Modificazione della tariffa generale
1Se il Consiglio federale aumenta singole aliquote della tariffa generale conformemente all’articolo 3, esso propone contemporaneamente la relativa modificazione della legge.2 2Le relative ordinanze sono valevoli non oltre l’entrata in vigore della modificazione di legge che le sostituisce oppure sino al momento in cui la modificazione proposta fosse respinta dall’Assemblea federale o dal popolo. 1 Originario art. 8. |