|
Art. 16 Modificazione e abrogazione del diritto federale vigente
1Il Consiglio federale adatta alla tariffa generale della presente legge le disposizioni della legislazione federale che recano voci tariffali e le mette in vigore simultaneamente alla presente legge. 2La legge federale del 19 giugno 19591 su la tariffa delle dogane svizzere è abrogata. 1 [RU 1959 1397] |