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Art. 11 Clausole di salvaguardia
1 Secondo le clausole di salvaguardia menzionate negli accordi internazionali relativi al settore agricolo, il Consiglio federale può aumentare temporaneamente le aliquote della tariffa generale concernenti i prodotti agricoli. 2 In casi urgenti, la decisione è presa dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)22. 3 Il DEFR può istituire una commissione consultiva incaricata di applicare le clausole di salvaguardia in materia di prezzi e quantitativi. 22 Nuova espr. giusta il n. I 16 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |