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Art. 2 Computo dei dazi 5
1 Se non è prescritta un’altra modalità di misura per la loro imposizione, le merci sono imposte secondo il peso lordo. 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni intese ad assicurare l’imposizione secondo il peso lordo e a impedire gli abusi e le parzialità che possano risultare da questa modalità di computo dei dazi. 3 Il peso determinante i dazi è arrotondato ai 100 grammi seguenti, quando l’aliquota è stabilita per 100 chilogrammi. 5 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 20152395). |