Legge federale
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Art. 22 Organizzazione
1 La tassa è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione. 2 ...69 3 Ogni Cantone istituisce un’autorità di ricorso indipendente dall’amministrazione. Esso può prevedere un’autorità di ricorso di seconda istanza. Come autorità cantonale di ultima istanza designa un tribunale superiore.70 4 L’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali sono disciplinate dal diritto cantonale, riservato il diritto federale. Qualora un Cantone non possa prendere tempestivamente le disposizioni indispensabili, il Consiglio federale emana provvisoriamente le ordinanze necessarie. 5 Più Cantoni possono convenire di riscuotere la tassa in comune. Essi disciplinano la procedura e l’organizzazione della riscossione della tassa nonché la composizione della commissione di ricorso. In mancanza di un simile disciplinamento, è applicabile la procedura del Cantone competente ai sensi dell’articolo 23.71 6 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194672 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.73 69 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). 70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183269; FF20175277). 71 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). 72 RS 831.10 73 Introdotto dal n. 7 dell’all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). |