Legge federale
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Art. 31a Sospensione dei termini 105
Alle procedure di reclamo e di ricorso di cui agli articoli 30 e 31 non si applica la sospensione dei termini di cui all’articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 1968106 sulla procedura amministrativa. 105 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183269; FF20175277). 106 RS 172.021 |