Legge federale
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Art. 43 Inosservanza di prescrizioni d’ordine
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non si conforma, nonostante diffida, a una disposizione della presente legge o di un regolamento d’applicazione, o di una decisione particolare notificatagli in virtù di siffatte disposizioni, è punito con un’ammenda fino a 200 franchi. |