Legge federale
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Art. 6 Successione nell’assoggettamento 35
1 Se l’assoggettato alla tassa muore, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi; essi rispondono in solido delle tasse ancora dovute. L’erede è liberato dall’obbligo del pagamento, in quanto provi che le tasse superano la sua quota ereditaria, compresi gli acconti ricevuti. 2 ...36 35Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). 36Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). |