Legge federale
|
Art. 8 Servizio militare o civile non prestato 45
1 Se in un anno successivo a quello in cui ha assolto la scuola reclute l’obbligato al servizio militare non presta il servizio in modo completo, si considera che in tale anno il servizio militare non è stato prestato ai sensi della presente legge. 2 Se in un anno successivo a quello in cui la decisione d’ammissione al servizio civile è passata in giudicato l’obbligato al servizio civile non presta almeno 26 giorni computabili di servizio, si considera che in tale anno il servizio civile non è stato prestato ai sensi della presente legge. 3 La tassa annuale non è dovuta per l’anno in cui l’obbligato al servizio non ha potuto prestare il servizio in modo completo per uno dei seguenti motivi:
45Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183269; FF20175277). |