Legge federale
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Art. 1 Principio 67
I cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti a una tassa sostitutiva. 6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). 7 I titoli marginali diventano titoli intermedi giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). |