Legge federale
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Art. 23 Competenza 73
1 La competenza di riscuotere la tassa spetta all’autorità della tassa del Cantone in cui l’assoggettato è domiciliato o notificato conformemente alle prescrizioni militari o del servizio civile il 31 dicembre dell’anno di assoggettamento. 2 Il Consiglio federale può, in casi speciali, stabilire deroghe alla competenza assegnata dal capoverso 1, allo scopo di semplificare la riscossione della tassa. 73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). |
