Legge federale
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Art. 24 Assistenza fra le autorità
1 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge si prestano gratuitamente assistenza amministrativa.74 2 Le seguenti autorità e i seguenti uffici trasmettono gratuitamente le notifiche opportune, comunicano le informazioni necessarie e garantiscono la consultazione degli atti alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge:75
3 Il Consiglio federale può vincolare altri uffici a fornire l’assistenza amministrativa di cui al capoverso 2.83 4 Sono trasmessi tutti i dati necessari a stabilire l’assoggettamento alla tassa, l’esenzione dalla tassa nonché la tassazione, l’esazione e il rimborso della tassa, in particolare:
5 I dati possono essere trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.85 6 I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica e distruzione non autorizzata nonché dal furto.86 74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183269; FF20175277). 75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183269; FF20175277). 76 Nuova espr. giusta in n. II cpv. 1 lett. d della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell’assicurazione militare all’INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881; FF 2004 2493). 78 Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085; FF 2008 2255). 79 Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183269; FF20175277). 80 Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183269; FF20175277). 81 Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183269; FF20175277). 82Nuovo testo giusta il n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979). 83 Introdotto dal n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979). 84 Introdotto dal n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali (RU 2000 1891; FF 1999 7979). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183269; FF20175277). 85 Introdotto dal n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979). 86 Introdotto dal n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979). |