1 È esentato dalla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento:
- a.17
- consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d’assicurazione di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall’invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti;
- abis.18 è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall’assicurazione federale per l’invalidità o dall’assicurazione contro gli infortuni;
- ater.19 è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime;
- b.20
- è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso;
- c.21
- quale membro dell’Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile;
- d.22
- ...
- e.
- ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera.23
2 È, inoltre, esentato dalla tassa24, riservato l’articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell’anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un’impresa posta sotto il regime dell’esercizio di guerra.
2bis È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo.25
3 Se l’assoggettato muore durante l’anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa.26
16Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).
17Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).
18Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639).
19Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639).
20Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19961445; FF 1994III 1445).
21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768).
22 Abrogata dal n. 5 dell’all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 20095137).
23Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).
24 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
25Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19961445; FF 1994III 1445).
26Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).