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Art. 50 Restituzione per inosservanza
1 Se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l’atto omesso. 2 La restituzione del termine può essere accordata anche dopo la notificazione della sentenza; in tal caso la sentenza è annullata. |