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Art. 120
1 Il Tribunale federale giudica su azione come giurisdizione unica:
2 L’azione è inammissibile se un’altra legge federale abilita un’altra autorità a pronunciare su tali controversie. La decisione di questa autorità è impugnabile in ultima istanza con ricorso al Tribunale federale. 3 La procedura in sede di azione è retta dalla PC101. 99 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). 100 RS 170.32 101 RS 273 |