Art. 1 Autorità giudiziaria suprema
1 Il Tribunale federale è l’autorità giudiziaria suprema della Confederazione. 2 Esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti.3 3 Si compone di 35–45 giudici ordinari. 4 Si compone inoltre di giudici non di carriera; il loro numero è al massimo pari a due terzi di quello dei giudici ordinari.4 5 L’Assemblea federale stabilisce il numero dei giudici mediante ordinanza. 3 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). 4 Vedi anche l’art. 132 cpv. 4 qui apresso. |