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Art. 55 Principio
1 La procedura probatoria è retta dagli articoli 36, 37 e 39–65 della legge del 4 dicembre 194720 di procedura civile federale (PC). 2 Il giudice dell’istruzione può prendere lui stesso le misure probatorie necessarie o demandarne l’adozione alle autorità federali o cantonali competenti. 3 Procede all’audizione di testimoni, alle ispezioni oculari e all’interrogatorio delle parti insieme con un secondo giudice. |