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Art. 74 Valore litigioso minimo
1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
2 Quando il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile:
34 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). 35 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). |