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Art. 53 Domanda riconvenzionale
1 L’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale. 2 Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una della due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande. |