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Art. 59 Pubblicità
1 I dibattimenti come pure le deliberazioni orali e le successive votazioni sono pubblici. 2 Se vi è motivo di temere che siano minacciati la sicurezza, l’ordine pubblico o i buoni costumi o se lo giustifica l’interesse di un partecipante al procedimento, il Tribunale federale può ordinare che si proceda in tutto o in parte a porte chiuse. 3 Il Tribunale federale mette a disposizione del pubblico il dispositivo delle sue sentenze non deliberate pubblicamente per 30 giorni dopo la loro notificazione. |