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Art. 7 Attività accessoria
1 Il Tribunale federale può autorizzare i giudici ordinari a esercitare un’attività accessoria senza scopo lucrativo in quanto non siano pregiudicati il pieno adempimento della loro funzione e l’indipendenza e la dignità del Tribunale. 2 Determina mediante regolamento le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione. |