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Art. 102 Scambio di scritti
1 Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso all’autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito. 2 L’autorità inferiore gli trasmette gli atti entro tale termine. 3 Di regola non si procede a un ulteriore scambio di scritti. |