Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 103 Effetto sospensivo
1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo. 2 Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
3 Il giudice dell’istruzione può, d’ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l’effetto sospensivo. 96 Introdotta dalla cifra II della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 2013 7203). |