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Legge
sul Tribunale federale
(LTF)

Art. 19 Presidenza delle corti

1 I pre­si­den­ti del­le cor­ti so­no elet­ti per due an­ni.

2 In ca­so di im­pe­di­men­to, il pre­si­den­te è rap­pre­sen­ta­to dal giu­di­ce con la mag­gior an­zia­ni­tà di ser­vi­zio; se vi so­no più giu­di­ci con la stes­sa an­zia­ni­tà di ser­vi­zio, dal più an­zia­no tra di lo­ro.

3 La pre­si­den­za di una cor­te non può es­se­re eser­ci­ta­ta per più di sei an­ni.