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Art. 26 Segretariato generale
1 Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa. 2 Il segretario generale e il suo sostituto sono nominati per la durata della carica. La durata della carica corrisponde a quella dei giudici.10 10 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). |