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Art. 18 Presidenza
1L'Assemblea federale elegge un giudice ordinario alla presidenza del Tribunale federale dei brevetti. 2Il presidente è eletto per un intero mandato. La rielezione è possibile. 3Il presidente deve avere una formazione giuridica. 4Il presidente presiede la Corte plenaria e rappresenta il Tribunale verso l'esterno. 5La supplenza è assicurata dal vicepresidente. |