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Art. 19 Corte plenaria
1La Corte plenaria nomina alla vicepresidenza:
2Qualora nomini vicepresidente il secondo giudice ordinario, la Corte plenaria nomina il terzo membro della Commissione amministrativa tra i giudici non di carriera. La designazione di un sostituto può essere prevista in un regolamento. 3Le nomine della Corte plenaria sono valide soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2753; FF 2017 6475 6487). |