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Art. 24 Cancellieri
1I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo. 2Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale federale dei brevetti. 3Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro. 4Il rapporto di lavoro e la retribuzione dei cancellieri sono retti dalla legge del 24 marzo 20001 sul personale federale. |