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Art. 39
1La procedura di rilascio di una licenza e di modifica delle condizioni per il rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 19541 sui brevetti è avviata con un'azione proposta in una delle forme previste dall'articolo 130 del Codice di procedura civile2.3 2La procedura deve essere conclusa entro un mese dal promovimento dell'azione. 3Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 concernenti la procedura sommaria. |