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Art. 9 Elezione
1I giudici sono eletti dall'Assemblea federale. 2È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale. 3All'atto dell'elezione dei giudici occorre garantire un'adeguata rappresentanza degli ambiti tecnici e delle lingue ufficiali. 4Nell'ambito della preparazione dell'elezione possono essere consultati l'IPI, le organizzazioni specializzate operanti nel settore dei brevetti e le cerchie interessate. |