Legge federale
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Art. 21 Contratto di trasporto
1 Con il contratto di trasporto l’impresa s’impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione e a consegnarla ivi al destinatario. 2 Il contratto di trasporto non richiede per la sua validità forma speciale. 3 Per il resto, al contratto di trasporto nel traffico nazionale e internazionale si applica l’appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci – CIM) della COTIF14. 4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno. |