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Legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (Legge sul trasporto di merci, LTM)
del 25 settembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 22Vigilanza sui binari di raccordo
1 L’UFT esercita la vigilanza in materia di diritto ferroviario sui binari di raccordo. Il Consiglio federale può delegarla a terzi.
2 L’UFT può disciplinare e sorvegliare la formazione specifica al settore ferroviario del personale dei raccordati. Se necessario per garantire la sicurezza, l’UFT può esigere in ogni momento che i contratti di raccordo, i piani di situazione o le prescrizioni d’esercizio siano modificati. Tali modifiche non danno diritto a un indennizzo.
3 Per il resto, i binari di raccordo sottostanno alla vigilanza dell’autorità competente secondo il diritto cantonale.
4 I raccordati mettono gratuitamente a disposizione delle autorità di vigilanza il personale e il materiale necessari all’esercizio della vigilanza nel rispettivo settore di competenza e forniscono loro tutte le informazioni necessarie.