Legge federale
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Art. 3a Direttive comuni 5
1 Gli operatori del settore del trasporto di merci per ferrovia possono elaborare di comune intesa direttive concernenti il raggiungimento degli obiettivi della presente legge. Le direttive possono vertere in particolare su:
2 L’Ufficio federale dei trasporti sostiene in modo adeguato l’elaborazione delle direttive. 5 Introdotto dal n. I 6 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). |