Legge federale
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Art. 6 Trasporti nell’ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza
1 Nell’ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza di cui all’articolo 119 della legge militare del 3 febbraio 19957, le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di esonerare temporaneamente un’impresa da tali obblighi in caso di difficoltà d’esercizio particolari. |
