Legge federale
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Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente legge si applica:
2 Il Consiglio federale può estendere la protezione offerta dalla presente legge in tutto o in parte alle topografie di altri produttori stranieri, se lo Stato in cui il produttore ha la dimora abituale o la stabile organizzazione o in cui la topografia è stata messa in circolazione per la prima volta, concede o concederà reciprocità. 3 Sono salvi gli accordi internazionali. |