Legge federale
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Art. 20 Contratti esistenti
1 I contratti relativi ai diritti su topografie, conclusi prima dell’entrata in vigore della presente legge, nonché gli atti di disposizione effettuati sulla base di tali contratti permangono efficaci secondo le norme del diritto anteriore. 2 Salvo pattuizione contraria, tali contratti non si applicano ai diritti instaurati dalla presente legge. |