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Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)
del 17 dicembre 2004 (Stato 19 agosto 2014)
Art. 10Domanda di accesso
1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all’autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge.
2 Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l’accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all’estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali.
3 La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione.
4 Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura:
a.
tiene conto dei bisogni particolari dei media;
b.
può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti;
c.
può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso.