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Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)
del 17 dicembre 2004 (Stato 19 agosto 2014)
Art. 13Mediazione
1 Può presentare una domanda scritta di mediazione la persona:
a.
il cui accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato;
b.
sulla cui domanda l’autorità non si è pronunciata entro il termine; o
c.
che è stata consultata secondo l’articolo 11, se l’autorità intende accordare l’accesso contro la sua volontà.
2 La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità o dallo scadere del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione.
3 Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo.