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Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)
del 17 dicembre 2004 (Stato 19 agosto 2014)
Art. 5Documenti ufficiali
1 Per documento ufficiale si intende ogni informazione:
a.
registrata su un supporto qualsiasi;
b.
in possesso dell’autorità da cui proviene o a cui è stata comunicata; e
c.
concernente l’adempimento di un compito pubblico.
2 Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.
3 Non sono considerati ufficiali i documenti:
a.
utilizzati da un’autorità per scopi commerciali;