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Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)
del 17 dicembre 2004 (Stato 19 agosto 2014)
Art. 7Eccezioni
1 Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può:
a.
ledere in modo considerevole la libera formazione dell’opinione e della volontà di un’autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un’autorità giudiziaria;
b.
perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità;
c.
compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
d.
compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
e.
compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;
f.
compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;
g.
comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari;
h.
far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un’autorità che ne ha garantito il segreto.
2 Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l’interesse pubblico all’accesso.