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Art. 16 Ricorso 18
1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale. 2 Le autorità di ricorso hanno anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d’ufficio. 18 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764). |