Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 2 Campo d’applicazione personale
1 La presente legge si applica:
2 La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera, né all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.4 3 Il Consiglio federale può escludere dal campo d’applicazione altre unità dell’amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all’Amministrazione federale, se:
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 20062625). |