Art. 8 Casi particolari
1 Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corapporto. 2I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa. 3 Il Consiglio federale può eccezionalmente disporre che documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici non vengano resi accessibili nemmeno dopo la decisione. 4 L’accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso. 5 L’accesso ai rapporti di valutazione dell’efficienza dell’Amministrazione federale e dell’efficacia delle sue misure è garantito. |