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Legge federale concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf)
del 19 dicembre 2008 (Stato 26 settembre 2020)
Art. 3Obiettivo del trasferimento
1 Per il traffico merci pesante attraverso le Alpi sulle strade di transito nella regione alpina (art. 2 della legge federale del 17 giugno 19944 concernente il transito stradale nella regione alpina) l’obiettivo da raggiungere è di al massimo 650 000 viaggi annui.
2 L’obiettivo deve essere conseguito al più tardi due anni dopo l’avvio dell’esercizio della galleria di base del San Gottardo.
3 L’obiettivo deve essere rispettato in maniera duratura e può essere superato soltanto in singoli anni caratterizzati da uno sviluppo dell’economia e del traffico particolarmente forte.
4 A partire dal 2011 si applica l’obiettivo intermedio di al massimo 1 000 000 di viaggi annui.