Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf)
del 19 dicembre 2008 (Stato 26 settembre 2020)
Art. 4Valutazione e gestione del processo di trasferimento
1 Il Consiglio federale verifica periodicamente l’efficacia della legge e adotta tempestivamente tutte le misure di sua competenza necessarie all’adempimento dello scopo e al conseguimento dell’obiettivo del trasferimento.
2 Presenta ogni due anni un rapporto all’Assemblea federale. Nel rapporto formula proposte in relazione a obiettivi intermedi e misure.
3 Le misure devono essere proporzionate, conformi al mercato sul lungo periodo e non discriminatorie.