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Art. 6 Borsa dei transiti alpini
1 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti una borsa dei transiti alpini coordinata con l’estero. Ai fini dell’attuazione sottopone all’Assemblea federale un disegno di legge con il relativo messaggio. 2 Tali trattati ed eventuali altri accordi devono essere idonei a conseguire lo scopo e l’obiettivo del trasferimento. Sono esclusi in particolare gli allentamenti del divieto di circolare la domenica e la notte e gli aumenti del peso massimo autorizzato dei veicoli a motore. 3 Nella borsa dei transiti alpini sono venduti all’asta, in modo non discriminatorio e secondo i principi dell’economia di mercato, singoli diritti di transito attraverso le Alpi per autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci (diritti di transito). 4 Dopo l’istituzione della borsa dei transiti alpini possono attraversare le Alpi sulle strade di transito soltanto gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, immatricolati in Svizzera o all’estero, che dispongono del relativo diritto di transito. 5 Il Consiglio federale stabilisce il numero di diritti di transito per ogni singolo anno. A tale scopo si basa sull’obiettivo del trasferimento. 6 Il Consiglio federale stabilisce eccezioni in particolare nell’interesse del traffico merci pesante regionale attraverso le Alpi. |
