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Legge federale concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf)
del 19 dicembre 2008 (Stato 26 settembre 2020)
Art. 7Utilizzazione dei proventi netti della borsa dei transiti alpini
I proventi netti della borsa dei transiti alpini sono utilizzati in particolare per le misure destinate a conseguire l’obiettivo del trasferimento.