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Legge federale concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf)
del 19 dicembre 2008 (Stato 26 settembre 2020)
Art. 8Promovimento del trasporto di merci per ferrovia
1 Per il raggiungimento dell’obiettivo di trasferimento, la Confederazione può adottare misure di promovimento. In tale ambito è promosso in primo luogo il traffico combinato non accompagnato su lunghe distanze. Tali misure non possono avere effetti discriminatori nei confronti delle imprese di trasporto svizzere o estere nel traffico merci.
2 L’importo dell’indennità media per invio trasportato deve ridursi di anno in anno. Questa disposizione non si applica agli anni 2020 e 2021.5
3 Il traffico combinato accompagnato (strada viaggiante) può essere promosso solo a titolo complementare rispetto al traffico combinato non accompagnato.
5 Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19, in vigore dal 26 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3825; FF 2020 5907).